Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno il decreto 10 maggio 2019 con cui il Ministero dell’Economia e Finanze ha definito le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo Risparmiatori (FIR).

Il FIR, istituito dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 493-507, l. n. 145/2018) riconosce un indennizzo ai risparmiatori che abbiano subito un ingiusto pregiudizio da parte di banche e loro controllate, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione della violazione di obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede e trasparenza ai sensi del TUF.

Il decreto del MISE definisce, dunque, le modalità operative per l’accesso al Fondo: l’art. 3 si concentra sugli aventi diritto e dispone che possono chiedere l’indennizzo del FIR i risparmiatori, di cui al precedente art. 2, lett. h), in possesso di strumenti finanziari delle banche in liquidazione, alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi, i quali successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari; i successori e i familiari.

L’indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di  100 mila  euro  per  ciascun  avente diritto.