La Corte Costituzionale ha affermato che il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria di soci o di terzi ai danni del revisore non può essere quello del deposito della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione, che è antecedente al momento in cui si possono produrre danni e sono, dunque, identificabili i soggetti danneggiati. Ciò posto, per ricondurre l’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010 a una portata normativa che non contrasti in maniera manifesta con il principio di ragionevolezza e con la tutela del danneggiato, è sufficiente limitare il raggio applicativo della disposizione alle sole azioni con cui la società che ha conferito l’incarico di revisione fa valere il danno conseguente all’erronea o inesatta revisione.