La Sezione Imprese del Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1045 del 13 maggio 2020 statuisce che nell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore che per anni ha gestito la società senza tenere alcuna delle scritture contabili obbligatorie, può essere utilizzato, quale parametro per la liquidazione del danno, lo stesso sbilancio fallimentare, come peraltro espressamente previsto dal novellato art. 2486 c.c. (come modificato dal codice della crisi d’impresa).