La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27541 del 28/10/19 stabilisce che, ai fini della dichiarazione di fallimento in estensione ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell’art. 147 l. fall., l’esistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette, anche da manifestazioni esteriori, rivelatrici delle componenti del rapporto societario come ad esempio sistematici rapporti di finanziamento o di garanzia che si risolvono in uno strumento di apporto di capitali.