Cass. Civ. – Sez. III – 30 maggio 2019, n. 14778, sent.

Il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, ad esperire azione individuale di responsabilità, ex art. 2495 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, a condizione che tali danni siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato, e non il mero riflesso del pregiudizio subito dalla società e dal suo patrimonio.