La Suprema Corte con la sentenza n. 13224/2021 del 17/05/2021 ha ribadito che l’analisi del Giudice non si deve limitare alla sola fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, ma lo stesso ha un potere di controllo sulla fattibilità economica del piano di concordato, che non può aprioristicamente escludersi.

La Corte, infatti, dapprima conferma la tesi che: “non è esatto porre a base del giudizio una summa divisici tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e controllo di fattibilità economica (sempre vietato) (Cass. 7 aprile 2017, n. 9061, in motivazione). Il giudice è così tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi”.