«Il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41 comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.»

La Corte, da un lato, ha chiarito che a nulla vale il fatto che l’art. 369 c.c.i.i. ometta di modificare espressamente l’art. 41 comma 2, TUB: «molte disposizioni di legge, infatti, non sono state modificate dopo l’entrata in vigore del Codice ma, pur conservando l’originario termine “il fallimento” trovano indiscutibile applicazione anche nell’ambito della nuova disciplina»; dall’altro, ha evidenziato come il legislatore abbia mantenuto, anche nell’art. 150 c.c.i.i. (che riproduce il contenuto lessicale dell’art. 51 l. fall.), la locuzione «salva diversa disposizione di legge», dovendo concludersi che «il criterio direttivo dettato dall’art 7 comma 4, lett. a), l. n. 155/2017 non è stato recepito dalla legge delegata e al mancato o parziale esercizio della delega non può certo sopperirsi in via interpretativa».