Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti finalizzate al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

In particolare il decreto sospende alcune attività produttive commerciali e industriali mentre possono continuare quelle indicate all’allegato 1 del medesimo decreto.

Tale allegato è stato poi modificato con il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.03.2020, con effetto a partire dal 26.03.2020.

Di seguito l’elenco aggiornato delle attività consentite suddiviso per codice Ateco e descrizione:

1
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3
Pesca e acquacoltura
5
Estrazione di carbone
6
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1
Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10
Industrie alimentari
11
Industria delle bevande
13.96.20
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24
Fabbricazione di imballaggi in legno
17
Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18
Stampa e riproduzione di supporti registrati
19
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20
Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
21
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13
Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
27.2
Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00
Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96
Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4
Fabbricazione di casse funebri
33
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37
Gestione delle reti fognarie
4
38
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42
Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2
Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2
Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3
Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46
Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2
Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61
Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91
Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94
Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71
Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50
Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51
Trasporto aereo
52
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53
Servizi postali e attività di corriere
55.1
Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)
Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)
Attività finanziarie e assicurative
69
Attività legali e contabili
70
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72
Ricerca scientifica e sviluppo
74
Attività professionali, scientifiche e tecniche
75
Servizi veterinari
78.2
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (sono
consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal
DM MISE 05/03/2020)
80.1
Servizi di vigilanza privata
80.2
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2
Attività di pulizia e disinfestazione
82.20
Attività dei call center (sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal DM MISE 25/03/20)
82.92
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99
Altri servizi di sostegno alle imprese (sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti)
84
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
5
85
Istruzione
86
Assistenza sanitaria
87
Servizi di assistenza sociale residenziale
88
Assistenza sociale non residenziale
94
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, possono continuare ad operare anche le attività produttive non rientranti nell’elenco di cui sopra alle seguenti condizioni alternative:

  • Se sono organizzate in modalità a distanza. (La legge n. 191 del 1998, prevede che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi di forme di lavoro a distanza. Le modalità attuative sono dettate dal D.P.R. n. 70 del 1999, che parla di telelavoro, definendolo come  forma di lavoro svolto a distanza, al di fuori dell’azienda e degli altri luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa ma, al contempo, funzionalmente e strutturalmente collegato ad essa grazie all’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici (ad es. tablet, computer). Per i rapporti di lavoro privato, invece, non esiste una disciplina specifica del telelavoro. L’unica regolamentazione è contenuta in accordi e contratti collettivi sul telelavoro “esterno”, che adeguano alle esigenze aziendali o di settore la nuova forma di svolgimento dell’attività lavorativa, senza, però, prefigurare un modello negoziale di riferimento. La stessa definizione di telelavoro, contenuta nell’accordo quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra CES, UNICE/UEAPME e CEEP, recepito con l’accordo interconfederale del 9 giugno 2004 nell’ambito di Confindustria, risulta molto ampia e suscettibile di interpretazioni e applicazioni differenziate. Ai sensi dell’art. 1, comma 1 di tale accordo, il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.

 

  • Se sono organizzate in modalità lavoro agile. (Ai sensi della legge n. 81/2017 è definito “smart working” il metodo di lavoro dinamico svolto dai dipendenti a distanza, all’esterno dei locali dell’azienda. Detta legge fissa alcune regole sulle modalità e sugli ambiti di applicazione di tale tipologia di lavoro, caratterizzata da flessibilità organizzativa, dalla volontarietà delle parti che sottoscrivono un accordo individuale, nonché dall’utilizzo degli strumenti tecnologici (laptop, tablet etc..) che permettono al lavoratore di operare da remoto. L’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato viene stabilita mediante l’accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi, senza vincoli di orario o di luogo di lavoro);

 

  • Se sono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese elencate sopra.

 

Previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, possono continuare ad operare i servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. (Sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione).

Le comunicazioni al Prefetto devono indicare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei servizi. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.