L’8 dicembre 2024 entra in vigore la la Direttiva UE 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi “Product Liability Directive” – c.d. PLD

  • nuova definizione di «prodotto» che comprende «ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l’elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software» (art. 4 n. 1);
  • la nuova definizione di «file per la fabbricazione digitale», ossia una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti, e di  «piattaforma online» (art. 4 n. 2);
  • la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno: la richiesta potrà essere avanzata non solo dalla persona fisica che ha subito il danno cagionato da un prodotto difettoso (c.d. danneggiato), ma anche dalla persona che è subentrata o si è surrogata nei diritti del danneggiato in virtù del diritto dell’Unione o nazionale o per disposizione contrattuale oppure la persona che agisce per conto di uno o più danneggiati in virtù del diritto dell’Unione o nazionale (art. 5);
  • l’estensione delle tipologie di danni risarcibili, comprendendo oltre ai danni materiali (ad esempio, la distruzione di beni), anche quelli non materiali (ad esempio le conseguenze psicologiche e i danni derivanti dalla perdita o dalla corruzione di dati digitali, come la cancellazione di file da un dispositivo) (art. 6);
  • la semplificazione dell’accesso agli elementi di prova: i consumatori danneggiati potranno richiedere e ottenere informazioni pertinenti dai produttori, agevolando la dimostrazione delle proprie ragioni davanti agli organi giurisdizionali nazionali (art. 9);
  • la riduzione dell’onere della prova a carico dei consumatori. In situazioni in cui dimostrare la difettosità di un prodotto o il nesso causale con il danno risulti particolarmente complesso, i giudici possono accettare che il consumatore dimostri soltanto la probabilità che il prodotto fosse difettoso o che tale difettosità abbia rappresentato una causa probabile del danno subito (art. 10);
  • l’estensione del periodo di scadenza del diritto al risarcimento, che, in situazioni eccezionali, può raggiungere anche i 25 anni (art. 17).