Ecco le principali novità portate dal decreto:
- Art. 1 d.lgs. n. 136/2024, che interviene sulla definizione di consumatore (art. 2, lett. e, c.c.i.i.) esplicitando che egli può accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza solo per debiti contratti come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attiviità imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.
- Art. 2 d.lgs. n. 136/2024, che interviene sull’art. 3, comma 4, c.c.i.i. in tema di adeguate misure ed assetti per la rilevazione tempestiva della crisi, anticipando la fase temporale in cui valutare i “segnali” indicati dal comma 3: si veda F. Oltolini, Gli adeguati assetti aziendali e la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa alla luce del Correttivo-ter, su IUS Crisi d’Impresa, ottobre 2024.
- Art. 3 d.lgs. n. 136/2024, che interviene sull’art. 6 c.c.i.i. in tema di prededucibilità dei crediti dei professionisti, eliminando l’ambiguità legata al termine “procedure concorsuali” sostituendolo con il riferimento, più chiaro, alla “liquidazione giudiziale o controllata” e alla “domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza”.
- Art. 5 d.lgs. n. 136/2024, che contiene modifiche al capo del codice dedicato alla composizione negoziata della crisi. In quest’ambito, tra le varie novità, si segnala:
- In tema di revoca e sospensione delle linee di credito bancarie, viene sostituito il comma 5 dell’art. 16, che nella nuova versione precisa: 1) che l’accesso alla composizione di per sé non porta ad una diversa classificazione del credito; 2) che l’eventuale decisione della banca di sospendere o revocare le linee di credito deve dare atto delle specifiche ragioni che l’hanno determinata e va comunicata agli organi di gestione e di controllo dell’impresa perché possano agire di conseguenza; 3) che la prosecuzione dei rapporti non è motivo di responsabilità degli istituti bancari. Si veda L. Filipponi, I rapporti con le banche nella composizione negoziata: un commento alle proposte di modifica del c.c.i.i., su IUS Crisi d’Impresa, luglio 2024.
- Con un intervento sull’art. 17, al fine di agevolare l’accesso alla composizione negoziata, viene tra l’altro consentito, nelle more del rilascio delle certificazioni tributarie e previdenziali, l’inserimento in piattaforma di una “autocertificazione”; viene poi sostituito il comma 7 per meglio disciplinare le condizioni e modalità di proroga della durata delle trattative.
- All’art. 18 c.c.i.i. vengono sostituiti i commi 1, 3, 5 e inserito il comma 5-bis in tema di misure protettive nella composizione negoziata.
- Si interviene sull’art. 22 c.c.i.i. con alcune precisazioni volte a chiarire alcuni dubbi interpretativi in ordine alle autorizzazioni del tribunale: si veda A. Colnaghi, Composizione negoziata e autorizzazioni del tribunale nella bozza di Correttivo-ter al c.c.i.i., IUS Crisi d’Impresa, luglio 2024.
- Viene introdotta, con inserimento del comma 2-bis nell’art. 23 c.c.i.i., la transazione fiscale anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa: si veda S. Morri, F.D. Di Donato, Della transazione fiscale nella composizione negoziata e in specie della falcidiabilità dell’imposta sul valore aggiunto; ovvero «adelante, Pedro, con juicio», su IUS Crisi d’Impresa, settembre 2024.
- Modifica l’art. 25-ter c.c.i.i. che disciplina i criteri di calcolo del compenso dell’esperto integrando le disposizioni sulla liquidazione del compenso per migliorarne l’efficacia [il testo finale del correttivo pubblicato in G.U. contiene un’aggiunta rispetto alla bozza: si veda art. 5, comma 12, lett. c) del correttivo].
- Intervento sull’art. 25-quinquies c.c.i.i., volto ad escludere che la pendenza di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale possa impedire all’imprenditore di avviare la composizione negoziata;
- Art. 6 d.lgs. n. 136/2024, che interviene sull’art. 25-sexies in tema di concordato semplificato, eliminando il riferimento al mancato raggiungimento dell’“esito positivo” della composizione e chiarendo che il vaglio di ritualità spettante al tribunale riguarda anche la corretta formazione delle classi. Si noti che la versione finale del decreto pubblicata in G.U. è stato aggiunto un periodo al primo comma dell’art. 25-sexies c.c.i.i.: «Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l’imprenditore può proporre la domanda di cui all’articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano».
- Art. 7 d.lgs. n. 136/2024, che interviene sull’art. 25-octies in tema di negligenza colpevole dell’organo di controllo, riformulandolo, con la precisazione che la relativa segnalazione “è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)”.
- Art. 12 d.lgs. n. 136/2024, che interviene tra l’altro sull’art. 44 c.c.i.i., in tema di domanda con riserva di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, rendendo il termine per il deposito del piano (e della ulteriore documentazione) «prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza».
- Art. 16 d.lgs. n. 136/2024, che interviene sugli artt. 57 e seguenti del c.c.i.i. in tema di Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi. Si rimanda, per le novità in tema di ADR, al focus S. Sisia, Accordi di ristrutturazione della crisi: tutte le novità del Correttivo-ter, IUS Crisi d’Impresa, settembre 2024.
- Art. 17 d.lgs. n. 136/2024, che interviene sull’art. 64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o “PRO”), tra l’altro estendendo a tale procedura la transazione fiscale e contributiva.
- Art. 18 d.lgs. n. 136/2024, che interviene sull’art. 65 c.c.i.i. precludendo al il debitore la possibilità di accedere alla procedura di concordato minore mediante il deposito di una domanda prenotativa o in bianco: si veda in proposito F.M. Cocco, Terzo correttivo al c.c.i.i.: le novità in tema di concordato minore, su IUS Crisi d’Impresa, settembre 2024.
- Art. 19 d.lgs. n. 136/2024, che interviene sull’art. 71 introducendo novità in tema di acconti sul compenso degli OCC.
- Art. 21 d.lgs. n. 136/2024, che (insieme ai successivi, fino all’art. 26) interviene in tema di concordato preventivo. Tra l’altro, viene sostituita la lettera c) del comma 1, dell’art. 87, fornendo una definizione più puntuale del “valore di liquidazione” del patrimonio nel concordato preventivo. Sempre nell’ambito del concordato preventivo, viene interamente sostituito l’art. 88, con una modifica delle disposizioni sulla transazione fiscale.
- Sempre l’art. 21, al comma 6, interviene sull’art. 90 con la riduzione – al cinque per cento – della percentuale dei creditori necessaria per la presentazione di una proposta concorrente rispetto a quella del debitore.
- Art. 26 d.lgs. n. 136/2024, che, tra l’altro, in tema di “cross-class cram down”, interviene sul comma 2 dell’art. 112 c.c.i.i., inserendo alla lett. d) la possibilità che il concordato in continuità venga omologato, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, se la proposta è approvata da una sola classe di creditori: si veda D. Finardi, La ristrutturazione trasversale nella bozza del Correttivo-ter 2024, IUS Crisi d’Impresa, luglio 2024.
- Sempre l’art. 26 del correttivo introduce l’art. 118-bis c.c.i.i. allo scopo di colmare la lacuna costituita dalla mancanza di una disciplina positiva relativa alle modificazioni al piano di ristrutturazione dopo la sua omologazione: si veda S. Morri, L’art. 118-bis nella bozza di Correttivo-ter, ovvero le modificazioni del piano nel concordato preventivo in continuità aziendale, su IUS Crisi d’Impresa, agosto 2024.
- Art. 27 d.lgs. n. 136/2024, che interviene sulle norme (120-bis e ss. c.c.i.i.) in tema di crisi e insolvenza delle società. Per le modifiche in questo ambito si veda I. Pellecchia, Le operazioni straordinarie negli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, su IUS Crisi d’Impresa, luglio 2024; S. Morri, Le modifiche del Correttivo-ter alla disciplina della regolazione della crisi nelle società: ovvero, e salvo eccezioni, la toppa è peggio del buco?, su IUS Crisi d’Impresa, luglio 2024.
- Art. 32 d.lgs. n. 136/2024, che sostituisce l’art. 189 («Rapporti di lavoro subordinato») e modifica l’art. 190 («Trattamento NASpI»).
- Art. 39, 44 e 46 d.lgs. n. 136/2024 che intervengono in materia di crisi del gruppo, mirando a semplificare e rendere più efficace la gestione delle crisi all’interno dei gruppi di imprese, promuovendo la coordinazione e la complementarità tra le diverse società, senza compromettere i diritti dei creditori: si veda F. Ioverno, Proposte di modifica del Correttivo-ter inerenti alla regolazione della crisi o insolvenza del gruppo, IUS Crisi d’Impresa, luglio 2024.
- Art. 41 d.lgs. n. 136/2024 che rivisita ampiamente la liquidazione controllata del sovraindebitato: si veda F. Cesare, Commento alle proposte di modifica in tema di liquidazione controllata nel Correttivo-ter, su IUS Crisi d’Impresa, luglio 2024.
- Art. 50 d.lgs. n. 136/2024 che modifica l’art. 356 c.c.i.i. in tema di incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nell’ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice e l’art. 358 c.c.i.i. relativo ai requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure: si veda S. Zenati, Albo degli incaricati dall’autorità giudiziaria: le novità del terzo decreto correttivo, su IUS Crisi d’Impresa, ottobre 2024.