«Il debitore non può essere ostracizzato dal beneficio dell’esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, la cui intercettazione è infatti affidata alla serie di requisiti ostativi elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l. fall., che ospita il c.d. “requisito soggettivo” sicuramente essenziale e preminente nella ratio dell’istituto (tanto da essere l’unico conservato nel c.c.i.i., che ha invece eliso proprio il “requisito oggettivo”)»