Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 L.F. l’imprenditore agricolo non può essere sottoposto a procedura fallimentare.

Gli imprenditori agricoli in stato di sovraindebitamento, possono proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi oppure, se “in stato di crisi o di insolvenza”, ai sensi dell’art. 23, comma 43, D.L. n. 98 del 2011, possono accedere alla procedura degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis L.F. e alla transazione fiscale.

Con decreto del 13.03.2018 è stato omologato dal Tribunale di Cremona un accordo per la composizione di una crisi da sovraindebitamento proposto ai creditori di un imprenditore agricolo.