Il caso: il Tribunale di Velletri rigettava la domanda proposta dal fallimento di una società cooperativa nei confronti di una banca per sentir dichiarare l’inefficacia di un versamento effettuato dopo la dichiarazione di fallimento su un conto corrente intestato alla compagine fallita al fine di estinguere l’obbligazione fideiussoria. La Corte d’Appello, adita in secondo grado, accoglieva il gravame proposto dal fallimento della società e dichiarava l’inefficacia del versamento suddetto, condannando la banca. Quest’ultima proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte con la sentenza n. 13458 del 17 maggio 2019 ha statuito che il principio di autonomia contrattuale consente al fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario di poter estinguere il proprio debito fideiussorio, non solo in modo diretto, attraverso il versamento alla banca personalmente, ma anche in modo indiretto, mediante accreditamento del denaro sul conto del garantito, cosicché, quando un terzo versi sul conto del debitore, e dopo il fallimento di questi, una somma a riduzione dello scoperto del conto corrente stesso per il quale il terzo aveva prestato fideiussione, e non risultino debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio.