La sentenza n. 9272 del 12/10/19 del Tribunale di Milano statuisce che, nell’ambito di un fallimento, all’udienza di verifica dello stato passivo, ciascuna parte può sempre modificare, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo, le conclusioni originariamente rassegnate. Il curatore può, quindi, sollevare eccezioni non dedotte nel progetto di stato passivo, o produrre, del tutto legittimamente, ulteriori documenti, senza con ciò dar luogo ad alcuna violazione del diritto al contraddittorio. Per i giudici milanesi, infatti, il contraddittorio pieno ed incrociato fra la curatela e ciascun creditore si realizza solo in sede di udienza di verifica dello stato passivo, e non prima. Non a caso, prosegue il Tribunale, le scansioni attraverso le quali i primi due commi dell’art. 95 l.f. articolano il procedimento di verifica dei crediti non stabiliscono, al riguardo, alcuna preclusione a carico di nessuna delle parti.